Cosa prevede il D. Lgs. 193/07

Il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” rende maggiormente comprensibile sia per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che per gli addetti alla vigilanza il quadro normativo di riferimento.

Il D. Lgs. 193/2007, infatti, apporta modifiche sull’applicazione dei regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene e dei controlli per la sicurezza alimentare, ultimando il passaggio dalle direttive ai nuovi regolamenti.
Con il suddetto decreto vengono abrogate direttive verticali di settore (in merito a produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale quali carni, latte e derivati, prodotti ittici, uova ecc.), altre norme di natura generale quali il D. Lgs. 155/97, l’art. 2 L. 283/62 (ex autorizzazioni sanitarie) e il D. Lgs. 123/93 sui controlli ufficiali e sono fornite indicazioni cui devono attenersi gli operatori del settore al fine di evitare le sanzioni riportate.

In particolare, nell’articolo 4 del decreto, dedicato alle “macellazioni d’urgenza al di fuori del macello”, viene stabilito l’obbligo di apporre un bollo sanitario su carcasse, mezzene, quarti e mezzene tagliate in massimo tre parti, risultanti da macellazioni d’urgenza. Su tale bollo (di forma rettangolare, di almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza) devono essere presenti: l’unità sanitaria locale del territorio in cui si trova il macello e dove si trasporterà la carne (nella parte superiore), la sigla MSU e il numero d’identificazione del macello (al centro) e, infine, il nome della regione o della provincia autonoma che ospita il macello (nella parte inferiore). Le informazioni menzionate devono essere apposte, con un marchio d’identificazione, anche sulle carni ottenute dalla macellazione di cui sopra.